Lo Studio Mannocci&Susini Avvocati Associati ha assistito una storica azienda meccanica nota a livello mondiale ed operante nella provincia di Pisa in un contezioso promosso dall’ex direttore commerciale per il pagamento del TFR.

Lo Studio ha opposto il decreto ingiuntivo esecutivo emesso da Tribunale di Pisa a favore dell’ex dipendente per oltre 70.000 euro ottenendo la immediata sospensione della provvisoria esecuzione.

Il Tribunale di Pisa, dopo aver accertato la condotta gravemente infedele dell’ex dipendente, ha annullato il decreto ingiuntivo e condannato il dipendente a risarcire il Cliente per oltre 30.000 euro.

Lo Studio Mannocci&Susini Avvocati Associati ha assistito un’importante azienda logistica operante della provincia di Pisa nella procedura di concordato preventivo.

Ottenute le maggioranze per classi e per aventi diritto al voto per oltre il 75%, il Tribunale di Pisa ha omologato il concordato preventivo in continuità conservando al tessuto produttivo provinciale, ma non solo, un’importante realtà economica per famiglie e imprese.

Lo Studio Mannocci&Susini Avvocati Associati ha assistito il proprietario di alcuni fondi commerciali nel centro storico di Pisa occupati da inquilini morosi operanti nel settore della ristorazione.

Gli inquilini si sono opposti allo sfratto adducendo che la morosità fosse imputabile al periodo pandemico e che la normativa emergenziale avrebbe imposto una moratoria nei pagamenti e la rideterminazione al ribasso dell’importo del canone.

Il Tribunale di Pisa, accertato che la morosità era solo in parte riconducibile al periodo pandemico, ha emesso a favore del Cliente le ordinanze provvisorie di rilascio poi confermate in sede definitiva.

Lo Studio Mannocci&Susini Avvocati Associati ha assistito una nota azienda del settore tessile operante nell’Empolese nella gestione del passaggio dall’artigianato all’industria con conseguente cambio di CCNL, passaggio sempre critico e rischioso per l’azienda.

Lo Studio ha gestito con successo la delicata trattiva sindacale contrattando i nuovi inquadramenti contrattuali di dipendenti e apprendisti e giungendo alla sottoscrizione di verbali di conciliazione individuali con tutti i dipendenti in forze mettendo in sicurezza azienda e dipendenti e siglando così un nuovo patto aziendale per la crescita e lo sviluppo.

La Cassazione, con la sentenza n. 40652/2021, ha affermato per la prima volta il principio di diritto per cui «la disposizione di cui all’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi – in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso» confermando così la bontà della testi già in precedenza sostenuta dallo Studio Mannocci&Susini Avvocati Associati nell’ambito di un contezioso in corso promosso dall’ex amministratore di una società (dimessosi spontaneamente) per sentir accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro nei confronti dei membri della holding di fatto controllante e quindi per ottenere la condanna solidale di questi al pagamento del TFR e delle differenze retributive maturate.

Lo Studio Mannocci&Susini Avvocati Associati ha ottenuto la conferma in Appello della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva dichiarato illegittimo il verbale ispettivo dell’INPS che, sul presupposto di una presunta irregolarità commessa dal Cliente nell’assunzione di una dipendente per sostituzione di maternità, aveva contestato al Cliente la revoca di tutte le agevolazioni contributive in precedenza accordate richiedendo al Cliente il pagamento di contributi e sanzioni per oltre 25.000 euro. 

Lo Studio Mannocci&Susini Avvocati Associati ha assistito un’importante azienda logistica della provincia di Pisa che aveva appaltato l’esecuzione dei servizi di facchinaggio all’interno di varie piattaforme logistiche site nella provincia.

Lo Studio ha opposto i decreti ingiuntivi ottenuti dall’impresa appaltatrice per il pagamento del corrispettivo previsto in contratto per oltre 750.000,00 euro eccependo la nullità del contratto d’appalto e richiedendo all’impresa appaltatrice la restituzione delle somme pagate dal Cliente.

Rigettata la richiesta dell’appaltatore di ottenimento della provvisoria esecuzione, il Tribunale di Firenze ha accolto l’eccezione di nullità del contratto sollevata dallo Studio revocando i decreti ingiuntivi e condannando l’impresa appaltatrice alla restituzione in favore del Cliente di oltre 500.000,00 euro al netto di un equo indennizzo spettante all’appaltatore.