Gruppi di imprese, la Cassazione afferma per la prima volta il principio della non applicabilità della decadenza prevista dall’art. 32 comma 4 Lettera d) L. 183/2010 in mancanza di un licenziamento in forma scritta o di altro provvedimento che neghi la titolarità del rapporto
La Cassazione, con la sentenza n. 40652/2021, ha affermato per la prima volta il principio di diritto per cui «la disposizione di cui all’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi – in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso» confermando così la bontà della testi già in precedenza sostenuta dallo Studio Mannocci&Susini Avvocati Associati nell’ambito di un contezioso in corso promosso dall’ex amministratore di una società (dimessosi spontaneamente) per sentir accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro nei confronti dei membri della holding di fatto controllante e quindi per ottenere la condanna solidale di questi al pagamento del TFR e delle differenze retributive maturate.
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